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Art. 724

Collazione e imputazione

I coeredi tenuti a collazione [Codice civile 747], a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto ciò che è stato loro donato [Codice civile 552].

Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.

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