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Art. 723

Resa dei conti

Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell’eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli [Codice civile 728] o rimborsi che si devono tra loro i condividenti [Codice di procedura civile 263].

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