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Art. 720

Immobili non divisibili

Se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili [Codice civile 560], o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia [Codice civile 722, 846] o dell’igiene, e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto [Codice civile 1772, 2646; Codice di procedura civile 748, 788].

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