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Art. 713

Facoltà di domandare la divisione

I coeredi possono sempre domandare la divisione [Codice civile 715, 846, 1350, n. 11; Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 140; Codice di procedura civile 22, n. 1, 784].

Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato [Codice civile 320, 375, n. 3].

Egli può anche disporre che la divisione dell’eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.

Tuttavia in ambedue i casi l’autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore [Codice civile 1111, 1295, 1350, n. 11, 2646, 2908].

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