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Art. 2606

Deliberazioni consortili

Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all’attuazione dell’oggetto del consorzio [Codice civile 2603, n. 1] sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate [Codice civile 2377] davanti all’autorità giudiziaria entro trenta giorni [Codice civile 2964]. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.

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