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Art. 2607

Modificazioni del contratto

Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati [Codice civile 2604, 2611, n. 3].

Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità [Codice civile 1350, n. 13, 2612, 2725].

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