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Art. 1119

Indivisibilità

Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione [Codice civile 1112], a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 61, 62].

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