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Art. 2911

Beni gravati da pegno o ipoteca

Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare [Codice di procedura civile 491, 502] altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno [Codice civile 2784, 2787, 2796]. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall’ipoteca [Codice civile 2808; Codice di procedura civile 544, 558].

La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale [Codice civile 2755] su determinati beni [Codice civile 2746, 2770].

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