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Capo II – Dell’esecuzione forzata

Sezione I – Dell’espropriazione

Art. 2910

Oggetto dell’espropriazione

Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore [Codice civile 169, 188, 326, 2480, 2531, 2740, 2913], secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile [Codice di procedura civile 483].

Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito [Codice civile 1936, 1960, 2786, 2808, 2858, 2868] o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore [Codice civile 1416, 2755, 2784, 2901, 2902, 2905; Codice di procedura civile 602].

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Art. 2911

Beni gravati da pegno o ipoteca

Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare [Codice di procedura civile 491, 502] altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno [Codice civile 2784, 2787, 2796]. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall’ipoteca [Codice civile 2808; Codice di procedura civile 544, 558].

La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale [Codice civile 2755] su determinati beni [Codice civile 2746, 2770].

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Art. 2912

Estensione del pignoramento

Il pignoramento [Codice di procedura civile 491] comprende gli accessori, le pertinenze [Codice civile 817, 818] e i frutti della cosa pignorata [Codice civile 820, 821; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 245; Codice di procedura civile 491, 509, 513, 516, 555].

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Art. 2913

Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante [Codice civile 2910; Codice di procedura civile 491] e dei creditori che intervengono nell’esecuzione [Codice di procedura civile 498] gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento [Codice civile 2906, 2919], salvi gli effetti del possesso di buona fede [Codice civile 1153] per i mobili non iscritti in pubblici registri [Codice civile 815, 2644, 2649, 2683, 2906, 2919; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 245].

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Art. 2914

Alienazioni anteriori al pignoramento

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante [Codice di procedura civile 491] e dei creditori che intervengono nell’esecuzione [Codice di procedura civile 498], sebbene anteriori al pignoramento [Codice civile 2684, n. 5]:

1) le alienazioni di beni immobili [Codice civile 812, 2643, n. 1] o di beni mobili iscritti in pubblici registri [Codice civile 815], che siano state trascritte successivamente al pignoramento [Codice civile 1707, 1708, 2644, 2683, 2684; Codice di procedura civile 555];

2) le cessioni di crediti [Codice civile 1260, 1264] che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;

3) le alienazioni di universalità di mobili [Codice civile 816] che non abbiano data certa [Codice civile 2704];

4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso [Codice civile 1376] anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa [Codice civile 2704].

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Art. 2915

Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante [Codice di procedura civile 491] e dei creditori che intervengono [Codice di procedura civile 498] nell’esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti [Codice civile 169, 2644, 2647, 2684, 2685; Codice di procedura civile 555] prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili [Codice civile 812] o beni mobili iscritti in pubblici registri [Codice civile 815, 2683, 2687], e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento [Codice civile 1980, 2704].

Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione [Codice civile 2652], se sono trascritti successivamente al pignoramento [Codice civile 2644].

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Art. 2916

Ipoteche e privilegi

Nella distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione [Codice di procedura civile 510] non si tiene conto:

1) delle ipoteche [Codice civile 2808], anche se giudiziali [Codice civile 2818], iscritte dopo il pignoramento [Codice di procedura civile 555];

2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l’iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento [Codice civile 2762, 2810];

3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.

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Art. 2917

Estinzione del credito pignorato

Se oggetto del pignoramento è un credito [Codice di procedura civile 543], l’estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione [Codice civile 1250, 1830, 2800, 2805; Codice di procedura civile 498].

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Art. 2918

Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti

Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni [Codice civile 1605] non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, se non sono trascritte anteriormente al pignoramento [Codice civile 2643, n. 9; Codice di procedura civile 498, 510]. Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore a tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa [Codice civile 2704] anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento [Codice civile 2643, n. 9, 2812, 2924].

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Art. 2919

Effetto traslativo della vendita forzata

La vendita forzata [Codice civile 2925; Codice di procedura civile 503] trasferisce all’acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l’espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede [Codice civile 1153, 2643, n. 6, 2920]. Non sono però opponibili all’acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell’esecuzione [Codice civile 2913; Codice di procedura civile 498].

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Art. 2920

Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta

Se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall’esecuzione [Codice di procedura civile 509], non possono farle valere nei confronti dell’acquirente di buona fede [Codice civile 1153, 2919], né possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese [Codice di procedura civile 96].

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Art. 2921

Evizione

L’acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l’evizione [Codice civile 1483], può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta [Codice di procedura civile 510], può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l’eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese [Codice di procedura civile 96].

Se l’evizione è soltanto parziale [Codice civile 1484], l’acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se l’aggiudicatario, per evitare l’evizione, ha pagato una somma di danaro.

In ogni caso l’acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile [Codice civile 2747].

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Art. 2922

Vizi della cosa. Lesione

Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa [Codice civile 1490].

Essa non può essere impugnata per causa di lesione [Codice civile 1448].

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Art. 2923

Locazioni

Le locazioni [Codice civile 1571] consentite da chi ha subito l’espropriazione sono opponibili all’acquirente [Codice civile 1599] se hanno data certa [Codice civile 2704] anteriore al pignoramento [Codice di procedura civile 555], salvo che, trattandosi di beni mobili, l’acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede [Codice civile 1153].

Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni [Codice civile 1572, 1573] che non sono state trascritte [Codice civile 2643, n. 8] anteriormente al pignoramento non sono opponibili all’acquirente, se non nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione.

In ogni caso l’acquirente non è tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni.

Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore è anteriore al pignoramento della cosa locata, l’acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato [Codice civile 1574, 1600].

Se nel contratto di locazione è convenuto che esso possa risolversi in caso di alienazione, l’acquirente può intimare licenza al conduttore secondo le disposizioni dell’articolo 1603 [Codice di procedura civile 657].

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Art. 2924

Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti

Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti non sono opponibili all’acquirente [Codice civile 1605], salvo che si tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento [Codice civile 2643, n. 9; Codice di procedura civile 555] o si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi locali [preleggi 8; Codice civile 2812, 2918].

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Art. 2925

Norme applicabili all’assegnazione forzata

Le norme concernenti la vendita forzata [Codice civile 2919] si applicano anche all’assegnazione forzata [Codice civile 2798, 2843; Codice di procedura civile 505], salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

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Art. 2926

Diritti dei terzi sulla cosa assegnata

Se l’assegnazione ha per oggetto beni mobili [Codice civile 812], i terzi che ne avevano la proprietà possono, entro il termine di sessanta giorni dall’assegnazione, rivolgersi contro l’assegnatario che ha ricevuto in buona fede [Codice civile 1153] il possesso, al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l’assegnazione. La stessa facoltà spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro diritto.

L’assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi [Codice civile 1197, 1276, 1955, 2799, 2869, 2881, 2927].

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Art. 2927

Evizione della cosa assegnata

L’assegnatario, se subisce l’evizione [Codice civile 1483] della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese [Codice di procedura civile 96].

L’assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi [Codice civile 1197, 1276, 1955, 2881, 2926].

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Art. 2928

Assegnazione di crediti

Se oggetto dell’assegnazione è un credito [Codice civile 2804; Codice di procedura civile 553], il diritto dell’assegnatario verso il debitore che ha subito l’espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.

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Art. 2929

Nullità del processo esecutivo

La nullità degli atti esecutivi [Codice di procedura civile 617] che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non ha effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell’esecuzione.

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Sezione I-bis – Dell’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito

Art. 2929-bis

Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito

Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.

Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell’atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l’atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell’articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l’atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.

L’azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall’avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento.

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Sezione II – Dell’esecuzione forzata in forma specifica

Art. 2930

Esecuzione forzata per consegna o rilascio

Se non è adempiuto l’obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l’avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile [Codice di procedura civile 605].

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Art. 2931

Esecuzione forzata degli obblighi di fare

Se non è adempiuto un obbligo di fare, l’avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell’obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile [Codice di procedura civile 26, 612, 613, 614].

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Art. 2932

Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto

Se colui che è obbligato a concludere un contratto [Codice civile 1329, 1351] non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso [Codice civile 651, 849, 938, 1032, 1128, 1376, 1706, 2643, n. 14, 2652, n. 2, 2690, 2908].

Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto [Codice civile 1032, 1049], la domanda non può essere accolta, se la parte che l’ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge [Codice civile 1208], a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.

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Art. 2933

Esecuzione forzata degli obblighi di non fare

Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l’avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell’obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell’obbligo [Codice civile 872, 1079; Codice di procedura civile 26, 612, 613, 614].

Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l’avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all’economia nazionale.

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