Art. 2924
Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti non sono opponibili all’acquirente [Codice civile 1605], salvo che si tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento [Codice civile 2643, n. 9; Codice di procedura civile 555] o si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi locali [preleggi 8; Codice civile 2812, 2918].
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