Art. 2923
Locazioni
Le locazioni [Codice civile 1571] consentite da chi ha subito l’espropriazione sono opponibili all’acquirente [Codice civile 1599] se hanno data certa [Codice civile 2704] anteriore al pignoramento [Codice di procedura civile 555], salvo che, trattandosi di beni mobili, l’acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede [Codice civile 1153].
Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni [Codice civile 1572, 1573] che non sono state trascritte [Codice civile 2643, n. 8] anteriormente al pignoramento non sono opponibili all’acquirente, se non nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione.
In ogni caso l’acquirente non è tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni.
Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore è anteriore al pignoramento della cosa locata, l’acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato [Codice civile 1574, 1600].
Se nel contratto di locazione è convenuto che esso possa risolversi in caso di alienazione, l’acquirente può intimare licenza al conduttore secondo le disposizioni dell’articolo 1603 [Codice di procedura civile 657].