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Art. 2919

Effetto traslativo della vendita forzata

La vendita forzata [Codice civile 2925; Codice di procedura civile 503] trasferisce all’acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l’espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede [Codice civile 1153, 2643, n. 6, 2920]. Non sono però opponibili all’acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell’esecuzione [Codice civile 2913; Codice di procedura civile 498].

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