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Art. 2920

Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta

Se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall’esecuzione [Codice di procedura civile 509], non possono farle valere nei confronti dell’acquirente di buona fede [Codice civile 1153, 2919], né possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese [Codice di procedura civile 96].

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