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Art. 2921

Evizione

L’acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l’evizione [Codice civile 1483], può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta [Codice di procedura civile 510], può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l’eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese [Codice di procedura civile 96].

Se l’evizione è soltanto parziale [Codice civile 1484], l’acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se l’aggiudicatario, per evitare l’evizione, ha pagato una somma di danaro.

In ogni caso l’acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile [Codice civile 2747].

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