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Art. 2918

Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti

Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni [Codice civile 1605] non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, se non sono trascritte anteriormente al pignoramento [Codice civile 2643, n. 9; Codice di procedura civile 498, 510]. Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore a tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa [Codice civile 2704] anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento [Codice civile 2643, n. 9, 2812, 2924].

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