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Art. 2917

Estinzione del credito pignorato

Se oggetto del pignoramento è un credito [Codice di procedura civile 543], l’estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione [Codice civile 1250, 1830, 2800, 2805; Codice di procedura civile 498].

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