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Art. 2916

Ipoteche e privilegi

Nella distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione [Codice di procedura civile 510] non si tiene conto:

1) delle ipoteche [Codice civile 2808], anche se giudiziali [Codice civile 2818], iscritte dopo il pignoramento [Codice di procedura civile 555];

2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l’iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento [Codice civile 2762, 2810];

3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.

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