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Art. 2915

Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante [Codice di procedura civile 491] e dei creditori che intervengono [Codice di procedura civile 498] nell’esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti [Codice civile 169, 2644, 2647, 2684, 2685; Codice di procedura civile 555] prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili [Codice civile 812] o beni mobili iscritti in pubblici registri [Codice civile 815, 2683, 2687], e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento [Codice civile 1980, 2704].

Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione [Codice civile 2652], se sono trascritti successivamente al pignoramento [Codice civile 2644].

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