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Art. 2914

Alienazioni anteriori al pignoramento

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante [Codice di procedura civile 491] e dei creditori che intervengono nell’esecuzione [Codice di procedura civile 498], sebbene anteriori al pignoramento [Codice civile 2684, n. 5]:

1) le alienazioni di beni immobili [Codice civile 812, 2643, n. 1] o di beni mobili iscritti in pubblici registri [Codice civile 815], che siano state trascritte successivamente al pignoramento [Codice civile 1707, 1708, 2644, 2683, 2684; Codice di procedura civile 555];

2) le cessioni di crediti [Codice civile 1260, 1264] che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;

3) le alienazioni di universalità di mobili [Codice civile 816] che non abbiano data certa [Codice civile 2704];

4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso [Codice civile 1376] anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa [Codice civile 2704].

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