x

x

Art. 2913

Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante [Codice civile 2910; Codice di procedura civile 491] e dei creditori che intervengono nell’esecuzione [Codice di procedura civile 498] gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento [Codice civile 2906, 2919], salvi gli effetti del possesso di buona fede [Codice civile 1153] per i mobili non iscritti in pubblici registri [Codice civile 815, 2644, 2649, 2683, 2906, 2919; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 245].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.