Art. 2928
Assegnazione di crediti
Se oggetto dell’assegnazione è un credito [Codice civile 2804; Codice di procedura civile 553], il diritto dell’assegnatario verso il debitore che ha subito l’espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.