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Art. 2929

Nullità del processo esecutivo

La nullità degli atti esecutivi [Codice di procedura civile 617] che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non ha effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell’esecuzione.

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