x

x

Art. 2927

Evizione della cosa assegnata

L’assegnatario, se subisce l’evizione [Codice civile 1483] della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese [Codice di procedura civile 96].

L’assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi [Codice civile 1197, 1276, 1955, 2881, 2926].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.