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Art. 2926

Diritti dei terzi sulla cosa assegnata

Se l’assegnazione ha per oggetto beni mobili [Codice civile 812], i terzi che ne avevano la proprietà possono, entro il termine di sessanta giorni dall’assegnazione, rivolgersi contro l’assegnatario che ha ricevuto in buona fede [Codice civile 1153] il possesso, al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l’assegnazione. La stessa facoltà spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro diritto.

L’assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi [Codice civile 1197, 1276, 1955, 2799, 2869, 2881, 2927].

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