Art. 2910
Oggetto dell’espropriazione
Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore [Codice civile 169, 188, 326, 2480, 2531, 2740, 2913], secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile [Codice di procedura civile 483].
Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito [Codice civile 1936, 1960, 2786, 2808, 2858, 2868] o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore [Codice civile 1416, 2755, 2784, 2901, 2902, 2905; Codice di procedura civile 602].
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