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Capo III – Della forma e degli effetti della donazione

Art. 782

Forma della donazione

La donazione deve essere fatta per atto pubblico [Codice civile 1350, n. 13, 2699], sotto pena di nullità [Codice civile 1421, 1422, 2725]. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio [Codice civile 783].

L’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore [Codice civile 785]. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato [Codice civile 1326] al donante [Codice civile 1411].

Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione [Codice civile 1328, 1329].

[Se la donazione è fatta a una persona giuridica [Codice civile 473], il donante non può revocare [Codice civile 1328] la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata la domanda diretta a ottenere dall’autorità governativa l’autorizzazione ad accettare [Codice civile 17]. Trascorso un anno dalla notificazione senza che l’autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione può essere revocata [Codice civile 2643].]

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Art. 783

Donazioni di modico valore

La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione [Codice civile 781, 782].

La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

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Art. 784

Donazione a nascituri

La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito [Codice civile 1, 462], ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione [Codice civile 785], benché non ancora concepiti.

L’accettazione della donazione a favore di nascituri, benché non concepiti, è regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321 [Codice civile 462, 643].

Salvo diversa disposizione del donante, l’amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia [Codice civile 1179; Codice di procedura civile 119]. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.

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Art. 785

Donazione in riguardo di matrimonio

La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio [Codice civile 782, 784], sia dagli sposi tra loro [Codice civile 774], sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio [Codice civile 80, 437, 777, 805].

L’annullamento del matrimonio [Codice civile 117] importa la nullità della donazione [Codice civile 1418]. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede [Codice civile 1445] tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede [Codice civile 128] non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio [Codice civile 805].

La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo [Codice civile 128].

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Art. 786

Donazione a ente non riconosciuto

[La donazione a favore di un ente non riconosciuto [Codice civile 12] non ha efficacia [Codice civile 1418], se entro un anno non è notificata al donante l’istanza per ottenere il riconoscimento [Codice civile 14, 15, 600, 2964]. La notificazione produce gli effetti indicati dall’ultimo comma dell’articolo 782 [Codice civile 473; Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 2, 3].

Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.]

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Art. 787

Errore sul motivo della donazione

La donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall’atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità [Codice civile 624, 1427].

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Art. 788

Motivo illecito

Il motivo illecito [Codice civile 634, 1345] rende nulla la donazione quando risulta dall’atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità [Codice civile 626, 794, 1345, 1418].

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Art. 789

Inadempimento o ritardo nell’esecuzione

Il donante, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’eseguire la donazione, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.

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Art. 790

Riserva di disporre di cose determinate

Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi [Codice civile 796].

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Art. 791

Condizione di riversibilità

Il donante può stipulare la riversibilità delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza [Codice civile 4] del donatario e dei suoi discendenti [Codice civile 792].

Nel caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione della riversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti.

Non si fa luogo a riversibilità che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si considera non apposto [Codice civile 1354].

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Art. 792

Effetti della riversibilità

Il patto di riversibilità [Codice civile 791] produce l’effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante [Codice civile 1504] liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell’ipoteca iscritta a garanzia della dote [Codice civile 2817, n. 3] o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti [Codice civile 560], e nel caso soltanto in cui la donazione è stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale [Codice civile 162] da cui l’ipoteca risulta.

È valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati [Codice civile 540].

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Art. 793

Donazione modale

La donazione può essere gravata da un onere [Codice civile 374, n. 3, 794, 797, n. 3, 1861].

Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere [Codice civile 647] entro i limiti del valore della cosa donata.

Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso [Codice civile 648].

La risoluzione per inadempimento [Codice civile 1453] dell’onere, se preveduta nell’atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.

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Art. 794

Onere illecito o impossibile

L’onere [Codice civile 793] illecito o impossibile si considera non apposto [Codice civile 634, 1256]; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante [Codice civile 626, 647, 788, 1418].

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Art. 795

Divieto di sostituzione

Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà [Codice civile 688, 689].

La nullità delle sostituzioni non importa nullità della donazione.

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Art. 796

Riserva di usufrutto

È permesso al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un’altra persona o anche di più persone, ma non successivamente [Codice civile 698, 790, 979, 1002].

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Art. 797

Garanzia per evizione

Il donante [Codice civile 1266] è tenuto a garanzia verso il donatario, per l’evizione [Codice civile 758, 1476, n. 3, 1483] che questi può soffrire delle cose donate, nei casi seguenti:

1) se ha espressamente promesso la garanzia;

2) se l’evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui [Codice civile 1487];

3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria [Codice civile 770, 793], nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell’ammontare degli oneri o dell’entità delle prestazioni ricevute dal donante [Codice civile 168, 180, 186].

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Art. 798

Responsabilità per vizi della cosa

Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa [Codice civile 1490], a meno che il donante sia stato in dolo [Codice civile 168, 180].

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Art. 799

Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle

La nullità della donazione [Codice civile 627, 775, 779], da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante [Codice civile 428] che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione [Codice civile 590, 602, 1444, 2034].

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