Art. 797
Garanzia per evizione
Il donante [Codice civile 1266] è tenuto a garanzia verso il donatario, per l’evizione [Codice civile 758, 1476, n. 3, 1483] che questi può soffrire delle cose donate, nei casi seguenti:
1) se ha espressamente promesso la garanzia;
2) se l’evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui [Codice civile 1487];
3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria [Codice civile 770, 793], nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell’ammontare degli oneri o dell’entità delle prestazioni ricevute dal donante [Codice civile 168, 180, 186].
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