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Art. 784

Donazione a nascituri

La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito [Codice civile 1, 462], ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione [Codice civile 785], benché non ancora concepiti.

L’accettazione della donazione a favore di nascituri, benché non concepiti, è regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321 [Codice civile 462, 643].

Salvo diversa disposizione del donante, l’amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia [Codice civile 1179; Codice di procedura civile 119]. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.

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