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Art. 785

Donazione in riguardo di matrimonio

La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio [Codice civile 782, 784], sia dagli sposi tra loro [Codice civile 774], sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio [Codice civile 80, 437, 777, 805].

L’annullamento del matrimonio [Codice civile 117] importa la nullità della donazione [Codice civile 1418]. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede [Codice civile 1445] tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede [Codice civile 128] non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio [Codice civile 805].

La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo [Codice civile 128].

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