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Art. 786

Donazione a ente non riconosciuto

[La donazione a favore di un ente non riconosciuto [Codice civile 12] non ha efficacia [Codice civile 1418], se entro un anno non è notificata al donante l’istanza per ottenere il riconoscimento [Codice civile 14, 15, 600, 2964]. La notificazione produce gli effetti indicati dall’ultimo comma dell’articolo 782 [Codice civile 473; Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 2, 3].

Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.]

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