Art. 799
Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle
La nullità della donazione [Codice civile 627, 775, 779], da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante [Codice civile 428] che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione [Codice civile 590, 602, 1444, 2034].
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