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Art. 782

Forma della donazione

La donazione deve essere fatta per atto pubblico [Codice civile 1350, n. 13, 2699], sotto pena di nullità [Codice civile 1421, 1422, 2725]. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio [Codice civile 783].

L’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore [Codice civile 785]. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato [Codice civile 1326] al donante [Codice civile 1411].

Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione [Codice civile 1328, 1329].

[Se la donazione è fatta a una persona giuridica [Codice civile 473], il donante non può revocare [Codice civile 1328] la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata la domanda diretta a ottenere dall’autorità governativa l’autorizzazione ad accettare [Codice civile 17]. Trascorso un anno dalla notificazione senza che l’autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione può essere revocata [Codice civile 2643].]

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