Art. 789
Inadempimento o ritardo nell’esecuzione
Il donante, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’eseguire la donazione, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.
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Inadempimento o ritardo nell’esecuzione
Il donante, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’eseguire la donazione, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.