Art. 793
Donazione modale
La donazione può essere gravata da un onere [Codice civile 374, n. 3, 794, 797, n. 3, 1861].
Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere [Codice civile 647] entro i limiti del valore della cosa donata.
Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso [Codice civile 648].
La risoluzione per inadempimento [Codice civile 1453] dell’onere, se preveduta nell’atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.
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