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Art. 793

Donazione modale

La donazione può essere gravata da un onere [Codice civile 374, n. 3, 794, 797, n. 3, 1861].

Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere [Codice civile 647] entro i limiti del valore della cosa donata.

Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso [Codice civile 648].

La risoluzione per inadempimento [Codice civile 1453] dell’onere, se preveduta nell’atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.

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