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Art. 792

Effetti della riversibilità

Il patto di riversibilità [Codice civile 791] produce l’effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante [Codice civile 1504] liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell’ipoteca iscritta a garanzia della dote [Codice civile 2817, n. 3] o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti [Codice civile 560], e nel caso soltanto in cui la donazione è stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale [Codice civile 162] da cui l’ipoteca risulta.

È valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati [Codice civile 540].

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