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Capo V – Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità

Art. 269

Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

La paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.

La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità.

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Art. 270

Legittimazione attiva e termine

L’azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità è imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l’azione, questa può essere promossa dai discendenti, entro due anni dalla morte.

L’azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.

Si applica l’articolo 245.

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Art. 271

Legittimazione attiva e termine

[L’azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità naturale può essere promossa dal figlio entro i due anni dal raggiungimento della maggiore età [Codice civile 273, 274, 276] o, nel caso indicato nel secondo comma dell’articolo 252, dalla data dello scioglimento del matrimonio per effetto della morte del coniuge, se lo scioglimento avviene successivamente al raggiungimento della maggiore età. Se egli muore prima di tale termine, l’azione può essere promossa dai discendenti legittimi di lui [Codice civile 267].

Nei casi preveduti dal n. 2 dell’articolo 269 l’azione può essere promossa anche dopo la scadenza del termine indicato nel comma precedente, entro i due anni dal giorno in cui è passata in giudicato la sentenza [Codice di procedura civile 324; c.p.p. 648] o è stato scoperto il documento contenente la dichiarazione di paternità [Codice civile 279, n. 1, 2694].

L’azione già promossa dal figlio, se egli muore, non può essere proseguita che dai suoi discendenti legittimi [Codice civile 272].]

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Art. 272

Dichiarazione giudiziale di maternità

[La maternità può essere dichiarata giudizialmente anche fuori dei casi previsti dall’articolo 269 [Codice civile 278].

Essa è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere il figlio e colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume esserne la madre.

L’azione può essere proposta dal figlio e, dopo la morte di lui, dai suoi discendenti legittimi, se egli è morto in età minore [Codice civile 2] o prima di cinque anni dal raggiungimento della maggiore età [Codice civile 271, 274, 276, 279].

L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio [Codice civile 248, 249, 263, 273, 2934, 2946].]

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Art. 273

Azione nell’interesse del minore o dell’interdetto

L’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità [Codice civile 269] può essere promossa, nell’interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale prevista dall’articolo 316 o dal tutore. Il tutore [Codice civile 357] però deve chiedere l’autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l’azione se egli ha compiuto l’età di quattordici anni.

Per l’interdetto l’azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38].

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Art. 274

Ammissibilità dell’azione

L’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.

Sull’ammissibilità il tribunale [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38] decide in camera di consiglio con decreto motivato [Codice di procedura civile 737], su ricorso di chi intende promuovere l’azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.

L’inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative.

Il tribunale, anche prima di ammettere l’azione, può, se trattasi di minore o di altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.

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Art. 275

Pena in caso di inammissibilità

[Il tribunale, se dichiara inammissibile l’azione [Codice civile 279], può condannare l’istante al pagamento di una pena pecuniaria da lire trecento a lire cinquemila.]

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Art. 276

Legittimazione passiva

La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse [Codice di procedura civile 100].

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Art. 277

Effetti della sentenza

La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento [Codice civile 258].

Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l’affidamento, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

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Art. 278

Autorizzazione all’azione

Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 251.

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Art. 279

Responsabilità per il mantenimento e l’educazione

In ogni caso in cui non può proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio nato fuori del matrimonio può agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione. Il figlio nato fuori del matrimonio se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti a condizione che il diritto al mantenimento di cui all’articolo 315-bis, sia venuto meno [Codice civile 433].

L’azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’articolo 251.

L’azione può essere promossa nell’interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale.

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Sezione II – Della legittimazione dei figli naturali

Art. 280

Legittimazione

[La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo [Codice civile 252, 263, 290, 291, 293, 433, n. 2, 468, 536, 567].

Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice].

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Art. 281

Divieto di legittimazione

[Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti [Codice civile 250, 251, 253]].

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Art. 282

Legittimazione di figli premorti

[La legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti [Codice civile 255]].

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Art. 283

Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio

[I figli legittimati per susseguente matrimonio [Codice civile 280, 290] acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell’atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio].

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Art. 284

Legittimazione per provvedimento del giudice

[La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni:

1) che sia domandata [Codice civile 254] dai genitori stessi [Codice civile 578] o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l’età indicata nel quinto comma dell’articolo 250;

2) che per il genitore vi sia l’impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

3) che vi sia l’assenso dell’altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato;

4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell’altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia già riconosciuto.

La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di età superiore ai sedici anni].

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Art. 285

Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori

[Se uno dei genitori ha espresso in un testamento [Codice civile 587] o in un atto pubblico [Codice civile 2699] la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero 2) dell’articolo precedente.

In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado [Codice civile 76]].

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Art. 286

Legittimazione domandata dall’ascendente

[La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto [Codice civile 254] può in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se il genitore non ha comunque espressa una volontà in contrasto con quella di legittimare [Codice civile 285]].

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Art. 287

Legittimazione in base alla procura per il matrimonio

[Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura [Codice civile 111], quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non poté essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante [Codice civile 285].

Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di legittimarli].

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Art. 288

Procedura

[La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza [Codice civile 254, 284].

Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737], sulla domanda di legittimazione.

Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d’appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all’atto di nascita del figlio.]

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Art. 289

Azioni esperibili dopo la legittimazione

[La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l’azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1) dell’articolo 284, negli articoli 285, 286, e 287, ferma restando la disposizione dell’articolo 263.

Se manca la condizione indicata nel numero 3) dell’articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l’assenso.]

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Art. 290

Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice

[La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio [Codice civile 283, 288], ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa [Codice civile 280].

Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data [Codice civile 285].]

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