Art. 283
Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio
[I figli legittimati per susseguente matrimonio [Codice civile 280, 290] acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell’atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio].
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