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Art. 272

Dichiarazione giudiziale di maternità

[La maternità può essere dichiarata giudizialmente anche fuori dei casi previsti dall’articolo 269 [Codice civile 278].

Essa è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere il figlio e colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume esserne la madre.

L’azione può essere proposta dal figlio e, dopo la morte di lui, dai suoi discendenti legittimi, se egli è morto in età minore [Codice civile 2] o prima di cinque anni dal raggiungimento della maggiore età [Codice civile 271, 274, 276, 279].

L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio [Codice civile 248, 249, 263, 273, 2934, 2946].]

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