Art. 273
Azione nell’interesse del minore o dell’interdetto
L’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità [Codice civile 269] può essere promossa, nell’interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale prevista dall’articolo 316 o dal tutore. Il tutore [Codice civile 357] però deve chiedere l’autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.
Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l’azione se egli ha compiuto l’età di quattordici anni.
Per l’interdetto l’azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38].
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