x

x

Art. 273

Azione nell’interesse del minore o dell’interdetto

L’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità [Codice civile 269] può essere promossa, nell’interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale prevista dall’articolo 316 o dal tutore. Il tutore [Codice civile 357] però deve chiedere l’autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l’azione se egli ha compiuto l’età di quattordici anni.

Per l’interdetto l’azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.