Art. 277
Effetti della sentenza
La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento [Codice civile 258].
Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l’affidamento, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.