Art. 281
Divieto di legittimazione
[Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti [Codice civile 250, 251, 253]].
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Divieto di legittimazione
[Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti [Codice civile 250, 251, 253]].