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Art. 280

Legittimazione

[La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo [Codice civile 252, 263, 290, 291, 293, 433, n. 2, 468, 536, 567].

Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice].

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