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Art. 290

Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice

[La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio [Codice civile 283, 288], ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa [Codice civile 280].

Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data [Codice civile 285].]

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