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Art. 287

Legittimazione in base alla procura per il matrimonio

[Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura [Codice civile 111], quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non poté essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante [Codice civile 285].

Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di legittimarli].

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