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Art. 285

Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori

[Se uno dei genitori ha espresso in un testamento [Codice civile 587] o in un atto pubblico [Codice civile 2699] la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero 2) dell’articolo precedente.

In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado [Codice civile 76]].

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