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Art. 1606

Estinzione del diritto del locatore

Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa [Codice civile 2704] sono mantenute, purché siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio [Codice civile 1360, 1445, 1458].

Sono salve le diverse disposizioni di legge.

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