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Art. 1623

Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale

Se, in conseguenza di una disposizione di legge, [di una norma corporativa,] o di un provvedimento dell’autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto [Codice civile 1467, 1468, 1611].

Sono salve le diverse disposizioni della legge [della norma corporativa] o del provvedimento dell’autorità.

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