Art. 80 - Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale
1. L’operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui all’articolo 27-bis.
2. Per la risoluzione delle controversie sorte dall’esatta applicazione dei contratti disciplinati dal presente capo è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. È fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall’articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.