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Art. 13-bis

Misure transitorie per l’uniforme applicazione del processo amministrativo telematico (347) (348)

1.  Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, il collegio di primo grado cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame e vertente sull’interpretazione e sull’applicazione delle norme in tema di processo amministrativo telematico ha già dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali rispetto a decisioni di altri tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, tali da incidere in modo rilevante sul diritto di difesa di una parte, con ordinanza emanata su richiesta di parte o d’ufficio e pubblicata in udienza, può sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all’esame dell’adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall’udienza in cui è pubblicata l’ordinanza. Il presidente del Consiglio di Stato comunica l’accoglimento della richiesta entro trenta giorni dal ricevimento, e in tal caso nell’udienza davanti al tribunale il processo è sospeso fino all’esito della decisione dell’adunanza plenaria. La mancata risposta del presidente del Consiglio di Stato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta equivale a rigetto. L’adunanza plenaria è convocata per una data non successiva a tre mesi dalla richiesta e decide la sola questione di diritto relativa al processo amministrativo telematico.

 

(347) Articolo inserito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’ art. 7, comma 2, lett. e), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197; per l’efficacia di tale disposizione vedi l’ art. 7, comma 3, del medesimo D.L. n. 168/2016.

(348) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l’ art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

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