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Art. 13

Processo telematico (344) (345)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (342) (346)

1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico e fino alla data del 30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso tutti i tribunali amministrativi regionali e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. L’individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto. (341)

1-ter. Salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1. (343)

1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all’Albo degli avvocati. Le comunicazioni di segreteria possono essere fatte alla PEC del domiciliatario. (343)

 

(340) Rubrica così sostituita dall’ art. 7-bis, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Processo amministrativo telematico».

(341) Comma aggiunto dall’ art. 2, comma 2, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 e modificato dall’ art. 1, comma 2, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161. Successivamente il presente comma è stato così sostituito, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dall’ art. 7, comma 6-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197; per l’efficacia di tale disposizione vedi l’ art. 7, comma 3, del medesimo D.L. n. 168/2016.

(342) Comma modificato dall’ art. 7, comma 2, lett. c-bis), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2017; per l’efficacia di tale disposizione vedi l’ art. 7, comma 3, del medesimo D.L. n. 168/2016. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 4, comma 2, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2020, n. 70.

(343) Comma aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’ art. 7, comma 2, lett. d), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197; per l’efficacia di tale disposizione vedi l’ art. 7, comma 3, del medesimo D.L. n. 168/2016.

(344) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l’ art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

(345) Vedi, anche, l’ art. 38, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(346) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 e il D.P.C.S. 22 maggio 2020.

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